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Forme di Stato e di Governo: un vademecum

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Imbattendoci in giornali, televisioni, rete, studenti da esaminare e dottori triennali, fronteggiamo grande imbarazzo di fronte all’assoluta ignoranza della maggior parte dei convenuti. Il non conoscere e né saper definire i concetti di Stato, Governo, forme di Stato, forme di Governo, è mancanza di rispetto verso se stessi e il resto dei cittadini. Presuppone un’indifferenza nei riguardi dell’ordinamento costituzionale che non aiuta nemmeno chi avrebbe la pretesa di riformare le istituzioni medesime. L’aula universitaria non è una redazione di quotidiano o salotto per talk show, ove ognuno può affermare tutto il sentito dire in alcove, bar, edicole o tivvù. In Facoltà quali Scienze Politiche e Giurisprudenza il significato del termine giuridicità – l’essere secondo il diritto – deve prevalere con rigore. Fa specie udire da discenti sprovveduti, la nascita di una nuova forma di Stato o governo chiamantesi dittatura, quasi come se un Paese qualsiasi si definisse costituzionalmente “fondato sulla dittatura” e ipso facto giuridicamente tale. Siccome ognuno di noi è un essere umano, si legga la costituzione di un Paese X1 chiamato dittatura da terzi, e se qualcuno chiede a questi ultimi come mai lo sia, non si rifaccia a un vocabolo posto per abbreviazione su un volume Y, ma guardi ov’entri essa costituzione in antinomia con la pratica – poiché le costituzioni non rispettate sono molte per esigenze geopolitiche. Non vi siete chiesti come mai, ad esempio, un Paese X2 – che è nei fatti una dittatura nella nozione sociologica e politologica (ove l’uso è corretto) – non viene appellato in tal modo, mentre un’ugual dittatura di un Paese X3 è sbattuta sulle pagine di giornale e in video 25 ore al giorno?

Mi piace parafrasare Philippe Daverio sull’arte contemporanea. Ghibellina è sicuramente la politica internazionale che dipende dalla volontà degli Stati Uniti o, detto in parole più comprensibili, del mondo anglosassone e delle sue alleanze: overdose d’Amerika con le obbligatorie genuflessioni. Guelfi, invece, potrebbero essere coloro i quali credono che esista ancora una politica estera indipendente, europea o addirittura italiana. In simili prestidigitazioni l’unico metro che ci può aiutare a capire il trucco è la giuridicità, la quale prescinde da riposanti luoghi comuni in cui chiunque può creare dittature o democrazie, in virtù delle relazioni amichevoli o meno con il princeps e dai relativi privilegi che il clericus ad limina eius deriva.

Ai tempi della guerra fredda, al Cremlino giammai si sarebbero azzardati di definire dittature le nemicissime Albania, Cina Popolare e Cambogia Democratica; e la stessa Pechino nondimeno l’avrebbe fatto con Hanoi, neppure nel corso della guerra sino-vietnamita (1979). In contemporanea, nessuno alla Casa Bianca, avrebbe parlato di dittatura riferendosi alle amiche giunte sanguinarie di Rep. Dominicana (1930-78), Nicaragua (1934-79), El Salvador (1950-90), Guatemala (1954-96), Cile (1973-1988), Argentina (1976-83), ecc., alle attuali monarchie del Golfo, ed altri Stati lontani da qualsiasi forma di democraticità. In retto sentire la dittatura “non può certo essere definita forma di Stato o regime al pari delle altre figure che denotano strutture stabili e durature” (De Vergottini)1. Inoltre Biscaretti di Ruffia non ammette che tale idea risponda ad una forma di Stato2, piuttosto, diciamo noi, è una centralizzazione provvisoria, o concentrazione permanente di poteri all’interno della forma storica dello Stato autoritario.

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La dittatura era norma dalla Repubblica Romana (509-27 aC), quale istituto che consentiva la deroga alle leggi per tempi limitati in casi eccezionali, conferendo al dictator poteri assoluti (primo dittatore: Tito Larcio Flavo nel 501 aC). Analoghi istituti nella Repubblica Toscana (1849, Francesco Domenico Guerrazzi), negli Stati ex borbonici (1860, Giuseppe Garibaldi) ed in qualche repubblica americolatina nel sec. XIX.

Nel sec. XX, essa è stata applicata nelle democrazie popolari (ad es. Art. 2 co. 1 della Costituzione albanese del 1976: “La repubblica popolare socialista d’Albania è uno Stato di dittatura del proletariato […]”). Stalin, estensivamente, aveva affermato nel 1939 – modificando lo jus – che la dittatura del proletariato sarebbe rimasta pure nella fase del comunismo perfetto sino all’annientamento dell’intero campo borghese-capitalistico (XVIII Congresso del PC[b]US).

Per cui, solo il diritto e la sua scientificità possono porre super partes studioso e studente, affinché assieme acquisiscano la verità.

Il contributo offre – con l’ausilio di testi fondanti3 – alcune semplici definizioni di base di diritto costituzionale e internazionale, in modo che si abbiano chiari i termini della questione. E da lì riflettere e ragionare sul contesto geopolitico in cui tali espressioni vanno allargate, mediate e confrontate. Tutto ciò per non cadere in banalità e frasi fatte, a cui in malafede molti si appellano per coprire affermazioni fallaci dopo aver tratto citazioni avulse dal significato in cui son poste.

Stato e Governo

Lo Stato è l’insieme di donne e uomini (il popolo) presente in una regione geografica non necessariamente a contiguità territoriale, e disposto in un ordinamento giuridico che abbia un carattere di originarietà. Con tal sostantivo si vuol dire che lo Stato non riceve da ulteriori elementi se non da se stesso forza, potere, effettività, ossia la vigente sovranità, poiché superiorem non recognoscens (indipendenza) esclude qualsiasi autorità aliena. Il Governo, a sua volta è un organismo dello Stato. Cominciamo sùbito a dire che in Italia – come purtroppo si ode da più parti – il Presidente della Repubblica non fa parte del Governo e quindi non pertiene al potere esecutivo. Egli è al di fuori di tutti i poteri: è a sé (Cost. Artt. 87-91, 92 co. 2).
Il Governo è articolato in Consiglio dei Ministri, Presidente del CdM, Ministri, Ministeri, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato (i due ultimi istituti sono extracostituzionali). Mutatis mutandis i termini si applicano per ogni Stato.

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Forme di Stato

Premettendo che le storiche f.d.S. contemporanee siano la liberale, la socialista, la totalitaria (individuazione del “nemico oggettivo”), l’autoritaria, e la modernizzatrice (Stati derivanti dalla decolonizzazione), l’attenzione si deve concentrare sulle definizioni giuridiche. Le f.d.S. hanno per materia le rappresentazioni derivanti dai concetti che sono alla base dei rapporti interni fra il potere sovrano, gli enti territoriali, i gruppi sociali ed i cittadini.

Stato unitario: il potere sovrano è in un solo ordinamento, che tale resta pure quando esso stabilisca ripartizioni amministrative: regioni, dipartimenti, distretti, province, comuni, ecc.

Stato regionale: in questo caso la costituzione concede autonomie territoriali analoghe a quelle di competenza di parlamento e leggi nazionali; però il titolo della sovranità appartiene allo Stato.

Stato federale: determinati Stati dànno vita ad un nuovo ordinamento sovrano; di conseguenza la possibilità di ciascuno Stato di darsi propri costituzione e governo, può essere praticato solo nei limiti consentiti dall’o.s.; gli Stati federati sono sforniti di personalità internazionale. I poteri esecutivi e legislativi degli S.f. sono stabiliti in maniera che l’o.s. abbia la suprema direzione politica in affari esteri, difesa, comunicazioni, commercio estero e interstatale.

Confederazione: organo comune disposto da alcuni Stati per interessi reciproci. La confederazione quasi sempre non ha personalità internazionale; non opera in nome proprio, ma in virtù di rappresentante degli Stati confederati. Non ha un suo o.s., non disponendo dell’imperio su cittadini e territori degli S.c. Alcuni esempi nella storia: Lega Anseatica (sec. XII-1669), Svizzera (1291-1848, attualmente la Confederatio Helvetica è uno Stato federale), Conf. dell’America Settentrionale (1777-87, 13 Stati), Conf. del Reno (1806-13, 37 S.), Conf. Germanica (1816-66, 43 S.), Stati Conf. d’America (1861-65, 13 S.), Conf. Tedesca del Nord (1867-70; 22 S.), Senegambia (1982-89), Serbia e Montenegro (2003-06), ecc. Oggi, a parere di chi scrive, confederazioni sono l’Unione Europea (28 S.), la Comunità di Stati Indipendenti (11 S.) e l’Unione di Russia e Bielorussia (2 S.).

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Forme di Governo

Le f.d.G. sono le differenti maniere con cui si ordina e si esprime in concreto la suprema volontà statale. Il compito è di promuovere e coordinare l’unità di formazione dell’indirizzo politico e amministrativo dello Stato e porsi al vertice della sua attuazione. L’indirizzo politico è determinato dai cittadini, e si esplica nelle elezioni legislative.
Elenchiamo alcune f.d.G., il cui esame si rinvia al lettore.
A separazione rigida: monarchia (costit. o ass.), repubblica parlamentare, rep. presidenziale (Stati Uniti, ecc.), rep. direttoriale (Svizzera, Cost. 1848). Forme collaborative miste legislativo-esecutive (mon. o rep.) – governo parlamentare: a preminenza del gabinetto (Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Giappone, ecc.); a preminenza assembleare (Francia Cost. 1946, Italia, Belgio, Olanda, ecc.); a tendenza semipresidenziale (Irlanda, Islanda, Francia Cost. 1958, Portogallo Cost. 1976, Spagna Cost. 1978, ecc.).
Il distinguo fra le due definizioni di Stato e governo sta a significare che gli organi dell’esecutivo non possono prescindere innanzitutto dal sistema di produzione che lo Stato si dà.

Note:
1 Giuseppe De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, CEDAM, Padova 1981, p. 47.
2 Paolo Biscaretti di Ruffia, Introduzione al diritto costituzionale comparato: le forme di stato e le forme di governo, le costituzioni moderne, Antonio Giuffrè, Milano 1980, p. 93.
3 Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova 1975-76, 2 voll.; Biscaretti di Ruffia, cit.; ìDe Vergottini, cit.; Aldo M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene Editore, Napoli 1984, 2 voll.
Giovanni Armillotta

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